Anche se potrà sembrare incredibile, molte Banche hanno applicato ai contratti di mutuo costi che superano il tasso soglia di usura, nascondendoli all'interno di alcune clausole contrattuali, od obbligando il cliente alla sottoscrizione di polizze assicurative volte a garantire la Banca dal rischio di insolvenza.
In caso di applicazione di un tasso usurario il cliente ha diritto ad ottenere la restituzione di tutti gli interessi e dei costi pagati per la stipula del contratto.
In altri casi di accertate anomalie finanziarie, specialmente nell'ambito del credito al consumo, è possibile ottenere rimborsi o riduzione degli interessi.
Se avete stipulato un finanziamento auto, un prestito personale, oppure un leasing o un mutuo accompagnato da polizza vita/infortuni o per perdita impiego, potete chiedere un parere senza alcun impegno sulla possibilità di ottenere un rimborso.
Per chiedere una verifica, non impegnativa, potete allegare nell'apposito campo del modulo in fondo a questa pagina (carica file) il contratto di finanziamento e la prova dell'eventuale estinzione anticipata (conteggio di estinzione anticipata, liberatoria o evidenza del saldo del debito residuo).
Se non siete in possesso dei documenti, potete comunque fornire una breve descrizione del caso nell'apposito campo di testo, indicando la tipologia di finanziamento in questione, la banca/finanziaria erogante, l'anno di stipula del contratto (e quello dell'eventuale estinzione anticipata) e l'importo erogato.
Lo Studio risponderà entro cinque giorni lavorativi.
Di seguito le Sentenze della Suprema Corte di Cassazione che stabiliscono, ai fini della valutazione della natura usuraria del mutuo, l'obbligo di conteggiare anche le spese di assicurazione collegate al finanziamento, in conformità all'art. 644, co.4, c.p., e l'irrilevanza delle Istruzioni della Banca d'Italia.
Corte di Cassazione, Sent. n. 8806/2017
Corte di Cassazione, Sent. n. 22458/2018
Corte di Cassazione, Sent. n. 17466/2020
Corte di Cassazione, Ord. n. 22465/2021
Corte di Cassazione, Ord. n.37058/2021
Corte di Cassazione, Ord n. 3025/2022
E' ormai noto che numerose decisioni hanno accertato la nullità della clausola contenuta nell’art. 7 del contratto di mutuo indicizzato ai franchi svizzeri stipulato da Barclays. In questi casi l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 7. In altri termini, alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il mutuatario dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola nulla.
Scarica le decisioni:
ABF Collegio di Milano - Decisione N. 6999 del 28 marzo 2018
ABF Collegio di Milano - Decisione N. 3508 del 12 febbraio 2021
ABF Collegio di Roma - Decisione N. 1036 del 22 gennaio 2020
Tribunale-di-Roma Ordinanza 3.1.2017-RG-N.-44182201
Corte di Cassazione - Sentenza 31.8.2021 N. 23655
Il costo delle polizze assicurative va inserito nel calcolo dell'ISC se sono obbligatorie oppure se rappresentano un requisito per ottenere il credito alle condizioni offerte.
Non basta che la polizza sia dichiarata “facoltativa” nel contratto per escluderla dal calcolo del TAEG.
Il Collegio di Coordinamento dell’ABF e il Tribunale di Torino hanno affermato che quando emerge una connessione genetica e funzionale tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo, il servizio accessorio deve essere considerato obbligatorio e dunque anche il costo della polizza deve essere computato nel calcolo del TAEG.
In questi casi gli interessi vanno ricalcolati al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Scarica la sentenza:
E' ormai pacifico, perche' affermato da tre recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che per accertare l'usurarietà o meno di un mutuo bancario occorre tenere conto non solo degli interessi in senso stretto applicati dalla banca, ma anche di tutti i costi legati al finanziamento, le commissioni, le remunerazioni in favore della banca e tutte le ulteriori spese collegate all’erogazione del credito, compresa la polizza assicurativa obbligatoria per legge o collegata alla concessione del credito, con esclusione solo delle tasse e delle imposte, ai sensi dell’art. 1 L. n. 108/1996.
In caso di superamento del tasso soglia, per effetto della nullita' della clausola, il mutuatario dovrà corrispondere il solo capitale e dovranno essere restituiti gli interessi eventualmente pagati.
Scarica le sentenze:
Corte di Cassazione, Sent. 5 aprile 2017 n.8806
Corte di Cassazione, Sent. 24.9.2018 n. 2245
Corte di Cassazione, Sent. 20 agosto 2020, n. 17466
Corte di Cassazione, Ord. 6.8.2021 n. 22465
Corte di Cassazione,
Ord. 26.11.2021 n.
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