ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA AVANTI L'ARBITRO ASSICURATIVO


Dal 15 gennaio 2026 è possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (AAS), uno strumento semplice, rapido ed economico di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa.

L’AAS decide chi ha ragione e chi ha torto nelle controversie tra la clientela e le imprese e/o gli intermediari assicurativi. Le sue decisioni non sono vincolanti per le parti.  Se la decisione dell’AAS non è ritenuta soddisfacente, ciascuna parte può comunque rivolgersi al giudice.

Puoi rivolgerti all’AAS se hai una controversia che riguarda un contratto di assicurazione, già concluso, di cui sei il contraente, l’assicurato, il beneficiario oppure un danneggiato che può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione (ad esempio, in caso di RC Auto).

Se chiedi il pagamento di una somma di denaro, il ricorso all’AAS è soggetto a precisi limiti di valore:  • 300.000 euro per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte; • 150.000 euro per le altre polizze vita; • 25.000 euro per le assicurazioni danni (es. casa, salute, viaggi); • 2.500 euro se sei un danneggiato e agisci direttamente contro l’impresa nei casi sopra indicati.

Se, invece, con il ricorso non chiedi il pagamento di una somma di denaro, perché la controversia riguarda l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà previsti dal contratto (ad esempio, quali rischi sono compresi e quali esclusi), non ci sono limiti di valore. 

Lo Studio assiste il consumatore sia avanti l'Arbitro Assicurativo che nella eventuale fase giudiziaria.