Vi è urgenza di portare a conoscenza dell’opinione pubblica un emendamento che dovrebbe essere approvato il 24 luglio prossimo e che richiede un IMMEDIATO intervento della stampa, del Governo e dei parlamentari.
E’ in atto un nuovo tentativo (SUCCESSIVO AD ALTRI GIA’ FALLITI) di introdurre “alla chetichella” un provvedimento “azzeccagarbugli” nel decreto sostegni bis, spacciato per un atto normativo “a tutela del consumatore”.
La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento proposto da alcuni deputati della Lega Nord e di Forza Italia che disciplina l’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori e che si pone in contrasto con la direttiva europea 2008/48, nel tentativo di eludere l'applicazione di una interpretazione ormai consolidata non solo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e da molti giudici ordinari, ma anche dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza Lexitor CGUE, 11 settembre 2019, C 383-18), che ha riconosciuto giustamente ai Consumatori il diritto di rimborso, includendo tutti gli oneri dovuti per la vita residua del contratto.
L’emendamento vorrebbe tendere surrettiziamente, invocando addirittura l’emergenza epidemiologica da COVID-19, da un lato, a limitare l’entità degli oneri da rimborsare ai consumatori prevedendo, pro futuro, un meccanismo del “costo ammortizzato” invece del rimborso proporzionale alla durata residua del contratto (criterio “lineare”), e dall’altro lato, per i contratti già stipulati, introduce una norma inutile (dal momento che l’emendamento non può essere retroattivo), la quale vorrebbe attribuire illegittimamente un valore normativo alle comunicazioni della Banca d’Italia che hanno divulgato orientamenti in conflitto con le Direttive Europee e con la recente decisione della Corte di Giustizia Europea del 2019.
Ciò non rispetta la gerarchia delle fonti del nostro ordinamento giuridico, che è la seguente, partendo dal grado più alto:
1) T.U.E. (Trattato dell’Unione Europea); T.F.U.E. (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea); Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; regolamenti, direttive provviste di effetti diretti e decisioni dell’unione Europea; sentenze interpretative della Corte di Giustizia dell’unione Europea;
2) Costituzione della Repubblica Italiana; leggi di revisione della Costituzione; altre leggi costituzionali;
3) leggi ed atti aventi forza di legge dello Stato (decreto legislativo, decreto legge, sentenza della Corte Costituzionale dichiarativa della illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, referendum abrogativo); statuti e leggi regionali; leggi delle Province di Trento e Bolzano; regolamenti parlamentari;
4) regolamenti dello Stato (del Governo, ministeriali e interministeriali), degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;
5) consuetudini;
6) contratti, atti amministrativi, sentenze.
L’emendamento, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge, vorrebbe dare rilevanza all’ultima delle fonti normative, cioè “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Questa norma è contraria al diritto Ue e alla Sentenza della Corte di Giustizia UE, che è una fonte di grado primario, in quanto cerca di fare salve le circolari di vigilanza della Banca d’Italia le quali, seguendo un’interpretazione rivelatasi non corretta della norma italiana e di quella europea, consentivano di non restituire gli oneri up front (quali le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria) in quanto indipendenti dalla durata del prestito.
L’emendamento pertanto non può che essere interamente soppresso, non solo perché inutile alla luce della sentenza “Lexitor”, ma anche in considerazione del fatto che esso, per la sua illegittimità e la poca chiarezza, anziché porre fine a dubbi e perplessità, sarebbe suscettibile soltanto di ingenerare una ulteriore serie di contenziosi fra le Banche e i Consumatori, ed una possibile responsabilità dello Stato Italiano per errata trasposizione della Direttiva Europea.
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