Il principio è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione a partire dalla Sentenza delle Sezioni Unite del 20.6.2018 n. 16.303.
Tutti gli atti, le Circolari, gli Orientamenti, i Pareri della Banca d’Italia non possono derogare alle norme di legge e in tal caso devono essere disapplicati al Giudice.
La questione assume un particolare rilievo per le “interpretazioni” e gli “orientamenti” dati dalla Banca d’Italia in riferimento agli oneri che devono essere inclusi nel calcolo del TEG, laddove il premio assicurativo comporta il superamento del tasso soglia di usura.
In questi casi, come ha confermato la Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. ll, Sent. n. 17466 del 20 Agosto 2020), il Giudice è tenuto ad ignorare le indicazioni illegittime della Banca d’Italia (che escludevano dal TEG i premi assicurativi) e ad applicare la legge n. 108\1996 e l’art. 644 c.p.
Con la citata Ordinanza la Corte ha ricordato che “Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della Banca d'Italia - per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi - debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019, n. 288803). Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si «imporrebbe ... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità» degli stessi «e di disapplicarli» (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303)”.
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